In particolare la legge 394/1991, agli articoli 11, comma 3, lett. a) e 22, comma 6, sancisce il divieto di caccia nei parchi, rispettivamente nazionali e regionali e l’art. 30 della stessa stabilisce le sanzioni per chi contravviene al divieto (arresto fino a sei mesi e ammenda da duecentomila lire a venticinque milioni, pene che vengono raddoppiate in caso di recidiva). Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali sono consentiti solo “prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici” (Art. 22, comma 6, L. 394/1991).