Infatti, la Corte ha da tempo precisato che “la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale, non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della fattispecie penale: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario”.
Consegue che non integra un vizio di inutilizzabilità dei campioni e conseguenti analisi, il mancato rispetto del metodo di campionamento “ordinario” né tantomeno l’assenza nei verbali di campionamento dei motivi del ricorso al metodo di prelievo istantaneo, atteso che, ciò che rileva è la adeguatezza della motivazione con cui l’organo giudicante ritenga congruo il ricorso allo specifico campionamento del caso concreto.
Con tale motivazione la III sez. pen. della Corte di Cassazione con sentenza n. 36701 del 3 luglio 2019 dichiarato inammissibile il ricorso con cui si censurava la decisione del giudice di merito che aveva ammesso come fonte di prova un campionamento difforme da quello ordinariamente previsto.