Le macchine operatrici, semoventi e trainate, in quanto tali, così come disciplinate specificatamente dall’articolo 58 del Codice della strada, essendo destinate all’esecuzione di un lavoro, ovvero al semplice spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, sono utilizzate saltuariamente per la circolazione su strada.
La funzione di una macchina operatrice non è infatti quella di effettuare trasporto di persone o cose non connesse al ciclo operativo della macchina o del cantiere, ma di compiere esclusivamente o principalmente lavori ovvero di essere strumento per la realizzazione delle opere indicate nello stesso articolo 58.
Le disposizioni che disciplinano da un punto di vista tecnico la materia delle trasformazioni dei veicoli delle categorie N ovvero O in macchine operatrici sono rivolte a garantire la sicurezza della circolazione stradale.
Con questa circolare si ritiene utile elencare le prescrizioni tecniche da richiedere in fase di riconoscimento della trasformazione.