L’art. 6-ter d.l. n. 151/2003 precisa che per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo d.lgs. n. 285/1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso Ced dagli organi di polizia di cui all’art. 12 del citato d.lgs. n. 285/1992; ai sensi del successivo comma 2 ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
Nel caso di specie l’inibizione è corretta ma può essere applicata per un periodo di tempo annuale, le due violazioni sono infatti state commesse in un arco temporale superiore all’anno, inoltre, precisa il Tar, non trova applicazione la decurtazione di punti patente solo sulla carta di qualificazione del conducente. La disciplina prevista dall’art. 23 d.lgs. n. 286/2005 non può infatti applicarsi in caso di titolari di patente di guida straniera, anche se muniti di regolare carta di qualificazione professionale italiana.
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