Decorso il termine per la presentazione, veniva redatto e notificato verbale di contravvenzione per violazione dell’art. 180 comma 8, C.d.S.
La ricorrente proponeva opposizione, sostenendo l’illegittimità della sanzione per violazione dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, in quanto la P.A. avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il documento.
L’art. 180 C.d.S. mira a verificare se il soggetto sottoposto a controllo e trovato privo di documenti relativi alla circolazione, ne sia stato solo momentaneamente sprovvisto o se, invece, detti documenti non esistano affatto.
L’esistenza di copertura assicurativa ben può rilevarsi dalla consultazione di un pubblico registro cui le forze dell’ordine sono collegate telematicamente.
Nel caso di specie, la p.a. non ha dimostrato l’impossibilità di reperire attraverso i pubblici registri o, anche, attraverso gli altri sistemi telematici a disposizione della stessa, l’effettiva esistenza del documento richiesto. Pertanto, in assenza di tali prove, veniva accolto il ricorso.
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