RITENUTO IN FATTO
Con atto di appello riqualificato come ricorso per cassazione, S. Vincenzo, per il tramite del difensore, ha impugnato la sentenza emessa in data 13.2.2017 con la quale il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica, in esito all’istruttoria dibattimentale, lo aveva condannato alla pena dell’ammenda di euro 150,00 in relazione al reato di cui all’art. 650 c.p., consistito nel non aver ottemperato a un provvedimento legalmente dato il 3.8.2012 dall’Autorità prefettizia di Sondrio per ragioni d’igiene, notificato ad esso imputato in data 29.8.2012, con il quale gli era stato imposto di trasportare, dal deposito presso la Sezione Polizia Stradale di Sondrio all’autodemolizioni G. s.r.l. di Castione Andevenno, il furgone Fiat Ducato privo di targa e con telaio abraso, costituente rifiuto speciale (accertato in Sondrio in data 8.5.2013).
Con la prima censura si deduce l’assenza del requisito del motivo di igiene, non essendo condivisibile la valutazione operata al riguardo da funzionari della Polizia stradale e della Prefettura. Non poteva, infatti, sostenersi che il veicolo fosse stato abbandonato, in quanto sottoposto a un provvedimento cautelare prima di essere confiscato e neppure era emersa la prova che esso non fosse più utilizzabile o comunque venduto per i pezzi di ricambio o il valore del metallo in sé. Che poi la Prefettura avesse inteso rottamarlo era altra questione. In ogni caso, una volta confiscato, il veicolo non era più nella disponibilità dell’imputato, il quale, pertanto, non poteva avere abbandonato ciò che non era più suo.
Con il secondo motivo, si contesta l’illegittimità del provvedimento prefettizio sotto un duplice profilo. In primo luogo, il furgone non apparteneva certamente più all’imputato, ma per definizione era stato acquisito al patrimonio dello Stato; quindi, era venuto meno ogni collegamento tra bene e imputato tale da giustificare l’ordine di occuparsene. In secondo luogo, era stato richiesto all’imputato un comportamento positivo (prendere il furgone, trasportarlo e farlo rottamare) costituente modalità di esercizio di un potere che non trovava alcun riferimento normativo atto a giustificarlo. Il provvedimento prefettizio doveva, pertanto, essere considerato illegittimo per eccesso di potere, dal che discendeva l’insussistenza del reato in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Va, in primo luogo, rammentato che la disposizione di cui all’art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa (Sez. 1, n. 44126 del 19/4/2016, Azzarone, Rv. 268288).
Va, poi, precisato che l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità presuppone una verifica, da parte del Giudice, della legalità sostanziale e formale del provvedimento “legalmente dato”, che comprende anche l’esame di efficacia del provvedimento non osservato dal suo destinatario (n. 35576 del 30/7/2004, Giovinazzo, Rv. 229544). E siccome il potere del Giudice ordinario di verifica incidentale della legittimità dell’atto amministrativo si estende a tutti i profili attinenti alla competenza, all’osservanza della legge e all’eccesso o sviamento di potere, allorché venga in rilievo una prestazione personale o patrimoniale imposta al privato con il provvedimento amministrativo a titolo di riparazione di una condotta lesiva della sicurezza pubblica, ai fini della configurabilità del reato, è necessario l’accertamento dell’esistenza dei presupposti dell’obbligo intimato, sia sotto l’aspetto del coinvolgimento o interesse dell’intimato nel fatto lesivo, sia sotto quello della sussistenza, in capo a lui, della giuridica facoltà di prestare l’attività imposta (Sez. 1, n. 28584 del 22/6/2004, Conti, Rv. 228730). E’ utile, infine, ricordare, per quanto qui rileva, che, in tema di reato di cui all’art. 650 cod. pen., l’ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco può emanare, ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. n. 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o a tutela dell’ambiente, a carattere esclusivamente locale, deve avere come requisito di legittimità formale una motivazione che dia conto della sussistenza concreta dei presupposti previsti dalla legge, ovvero della necessità di immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, come la salute o l’ambiente, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria (Sez. 1, n. 39830 del 20/10/2010, P.M. in proc. Domeniconi, Rv. 249016).
Ciò premesso sul piano dei principi, va rilevato che il provvedimento in contestazione è un’ordinanza emessa in data 3.8.2012 (e notificata il 29.8.2012), con la quale il Prefetto di Sondrio disponeva, tra l’altro, la confisca del furgone Fiat Ducato privo di targa e con telaio abraso, considerato materiale ferroso e rifiuto speciale, che avrebbe dovuto essere trasportato a cura e spese dello S. dal deposito presso il Comando Sezione Polizia Stradale di Sondrio all’autodemolizioni “Giotta s.r.l.” con sede a Castione Andevenno. Il Giudice a quo ha ritenuto, con motivazione del tutto apodittica, “legittimo ed efficace” il provvedimento prefettizio, “emesso da Autorità competente e nell’ambito della propria sfera di competenza”.
L’affermazione perentoria del Giudicante, tuttavia, non ha dato conto delle ragioni ad essa sottese, né si è misurata con elementi, in fatto e in diritto, addirittura ostativi alla configurabilità di un provvedimento “legalmente dato”, sol che si consideri che l’ordinanza prefettizia:
a) non esplicita in modo chiaro le ragioni d’igiene che l’avrebbero giustificata;
b) non delinea in alcun modo i caratteri di contingibilità e urgenza da addurre a sostegno del provvedimento;
c) impone, del tutto contraddittoriamente, un obbligo di facere ad un soggetto che non riveste più la qualità di proprietario del bene da trasportare, in quanto divenuto oggetto di confisca, adottata con lo stesso provvedimento di cui si discute.
Sotto un altro profilo, anche questo sfuggito al Giudice di merito, il reato di cui all’art.650 cod. pen. non avrebbe potuto configurarsi, nel caso di specie, in quanto l’inosservanza del provvedimento dato dall’Autorità è sanzionata sul piano amministrativo dall’art. 213, comma 2- ter, prima parte, D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Codice della strada), che recita testualmente: “All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”.
Dalle considerazioni che precedono discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.