MOTIVI DELLA DECISIONE
MG, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Grosseto, lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-bis, cod. strada, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2000 di ammenda. La difesa deduce, in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., i seguenti motivi di ricorso:
I motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 114 disp. att. cod, proc. pen. per non essere stato M avvertito, all’atto del prelievo, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Sul punto la difesa rappresenta di avere eccepito il mancato avviso innanzi al giudice di primo grado attraverso il deposito di memoria difensiva, “ribadita” nel verbale di udienza.
II motivo nullità della sentenza per violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e 111 Costituzione.
Lamenta la difesa che il giudice d’appello, pure avendo sovvertito il verdetto assolutorio non ha provveduto a rinnovare l’istruzione dibattimentale riassumendo la deposizione del teste B Andrea dalle cui dichiarazioni emergevano prove evidenti della non colpevolezza dell’imputato.
III motivo: nullità della sentenza per violazione delle disposizioni stabilite nel protocollo operativo del personale di polizia per gli accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell’art. 186 d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni, stilato dal Ministero dell’Interno di concerto con quello della Salute e dei Trasporti. Rappresenta la difesa che nelle 48 ore dall’incidente e dalle analisi, il ricorrente presentò richiesta all’ospedale finalizzata alla conservazione del campione di sangue ed urine prelevati per effettuare ulteriore controlli sugli stessi, ritenendo che il risultato delle analisi fosse errato. Il protocollo in questione stabilisce che il sangue prelevato sia contenuto in due provette, la prima destinata all’accertamento; la seconda destinata alla conservazione che deve protrarsi per un periodo non inferiore ad un anno, onde consentire una eventuale nuova prova. Nel caso in esame, lamenta la difesa, non si era fatto luogo alla conservazione del secondo campione. Data la impossibilità di pervenire ad un quadro probatorio attendibile e certo a carico del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe dovuto pronunciare sentenza di condanna.
I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le censure sollevate dalla difesa, invero, riproducono pedissequamente questioni già attentamente vagliate dalla Corte territoriale che hanno trovato nella motivazione della sentenza una precisa e corretta risposta. In ordine al primo motivo si osserva: come ricordato dalla Corte territoriale la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente del veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art.114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere tempestivamente dedotta a norma del combinato disposto dagli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (così Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263025). Nel caso in esame, non risulta che l’eccezione sia stata tempestivamente proposta, non essendo contenuta nelle richieste rassegnate all’udienza conclusiva del 23/1/2017 innanzi al Tribunale di Grosseto e non contenendo il verbale di udienza alcun richiamo alla memoria difensiva indicata nel ricorso. Sul punto occorre rammentare come la giurisprudenza di questa Corte ritenga che sia intempestivo il deposito effettuato dopo che sia terminata la discussione e siano state rassegnate le conclusioni, di memorie difensive con le quali si introducano temi in precedenza non sviluppati, precisando che in tali casi l’omessa valutazione della memoria tardivamente depositata non determina la nullità della sentenza, né rileva ai fini della correttezza della motivazione della decisione (così Sez. 6, n. 38757 del 22/06/2016, Rv. 268093).
Manifestamente infondato è parimenti il secondo motivo di ricorso. Nel caso in esame, il sovvertimento dell’esito assolutorio non è stato conseguenza di una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte nel giudizio di primo grado, ma di una diversa valutazione logico giuridica dei fatti: la Corte territoriale è intervenuta a correggere l’errore di diritto in cui era incorso il primo giudice, il quale aveva ritenuto significativa ai fini della pronuncia assolutoria la circostanza della mancata conservazione dei campioni ematici. Ebbene, è escluso che tale evenienza imponga al giudice di procedere ad un nuovo esame dei testimoni escussi, essendo la rinnovazione imposta, secondo i canoni ermeneutici stabiliti nella nota pronuncia Dasgupta, (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267488), qualora alla riforma della sentenza assolutoria si pervenga sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva.
Quanto al terzo motivo di ricorso, l’art. 186, comma 5, cod. strada stabilisce che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico sia effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, cod. strada, da parte di strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate che rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione. Nella disposizione non è contenuto alcun rinvio al protocollo menzionato dalla difesa suscettibile di acquisire valore integrativo della norma penale in esame. Ne consegue la piena correttezza della risposta offerta sul punto dalla Corte territoriale che ha puntualizzato come nessuna disposizione del codice della strada o altra norma di legge, preveda la conservazione del campione ematico esaminato, né la effettuazione di analisi di controllo in assenza delle quali il risultato fornito dall’ospedale pubblico sarebbe inutilizzabile.
Stante l’inammissibilità del ricorso e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 maggio 2018