La Corte d d’appello, nel respingere l’appello dell’automobilista osservava che il caso fortuito, incapace di interrompere il nesso causale fra il modo di essere della cosa e il danno è ravvisabile anche nel pericolo imprevedibile e inevitabile che origina dalla condotta di terzi, prima che si possa esigere un comportamento riparatore del custode. In questo caso la presenza della macchia d’olio sul manto stradale non era stata rilevata durante il turno di servizio, va da se che la macchia d’olio sul manto stradale rappresenta un caso fortuito. Non è possibile infatti esigere la presenza fissa del personale Anas sulla strada. Considerazioni che escludono la responsabilità dell’ente gestore.
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