Cassazione penale, sentenza 14/6/2018, n. 27425: l’art. 590-bis c.p.costituisce fattispecie autonoma di reato e non aggravante del reato di lesioni personali, per cui la procedibilità resta d’ufficio
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27 Luglio 2018
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Il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.E., imputato del reato di cui all’art. 590-bis c.p., per difetto di querela. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia lamentando inosservanza dell’art. 590-bis in punto di procedibilità ed errata applicazione dell’art. 129 c.p.p.
Gli artt. 589-bis e 590-bis delineano due autonome fattispecie di reato e non circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto ai reati di lesioni personali e omicidio colposo previste dagli artt. 589 e 590 c.p. e, pertanto, non è necessaria una querela per la loro procedibilità che, dunque, è d’ufficio.