L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada.
L’opposizione, proposta prima del 6 ottobre 2011, con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di sessanta giorni stabilito dall’abrogato art. 204 bis C.d.S., comma 1, perchè l’impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicchè, se non impugnato nel predetto termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Nella fattispecie, poichè il ricorrente ha dedotto l’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, il rimedio processuale era quello dell’opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che la cartella esattoriale è stata notificata il 18.1.2010 mentre l’opposizione è stata proposta tardivamente in data 2.12.2010.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
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