In merito al tema della violazione dell’obbligo di comunicare le generalità del conducente del veicolo che ha commesso una infrazione stradale, la Corte di Cassazione ha accolto un ricorso, confermando il provvedimento adottato nei confronti del proprietario del veicolo. La Suprema Corte ha ribadito “il principio secondo cui l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma, separatamente sanzionato, non condizionato alla contestazione della violazione “presupposta”.
Comunicazione delle generalità del conducente: violazione dell’obbligo
La Cassazione ha affermato che l’obbligo di comunicare i dati del conducente è un dovere di collaborazione di natura autonoma, separatamente sanzionato, non condizionato alla contestazione della violazione
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