Non sempre! E’ intervenuta sull’argomento la Cassazione civile sez. VI-2 ordinanza 10.06.2014 n. 13037, precisando che il requisito della specificità dell’atto di accertamento deve dirsi osservato per il tramite dell’indicazione del giorno e dell’ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato e ciò, in quanto l’infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, così che il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località .
VERBALE CODICE DELLA STRADA: è obbligatoria l’indicazione del civico?
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