La sosta di un’auto su area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare di applicazione del sequestro per guida in stato di grave ebbrezza, specie se l’atteggiamento del soggetto non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all’intenzione, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire (Intento non portato a compimento solo per l’intervento dei carabinieri, pronti a bloccare l’auto perché consapevoli delle alterate condizioni dell’indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla circolazione del veicolo).
Sosta di un’auto su area di pubblico transito – rilevanza in caso di applicazione del sequestro per guida in stato di grave ebbrezza
Cassazione sez. IV Penale, 4/5/2011 n. 17238
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