In tema di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, deve considerarsi tempestiva un’opposizione notificata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 (come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2004), in combinato disposto con l’art. 149 c.p.c. e l’art. 4 della legge n. 890/1982 nell’ipotesi in cui la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta entro il termine previsto dal primo comma del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il plico pervenga alla cancelleria del giudice adito soltanto successivamente alla scadenza di detto termine.
Provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative – tempestività di un’opposizione notificata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno
Cassazione sez. II Civile, 13/6/2011 n. 12932
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