Il telegramma (così come una lettera raccomandata), anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell’atto (…). Siffatta produzione, ovviamente, non dà luogo ad una presunzione iuiris et de iure di avvenuto ricevimento dell’atto, essendo sempre possibile la specifica confutazione della circostanza e la prova contraria.
Telegramma – mancanza di avviso di ricevimento – prova dell’avvenuta spedizione
Cassazione sez. III Civile, 20/6/2011 n. 13488
Leggi anche
15/11/23
Pneumatici invernali e catene da neve
L’alternatività dei sistemi che garantiscono l’aderenza degli pneumatici in caso di neve o di ghiacc…
15/11/23
Maurizio Marchi
29/09/23
30/05/23