La novella non ha eliminato il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca (divenuta ora sanzione amministrativa accessoria al pari della sospensione della patente di guida che il giudice penale è comunque tenuto ad irrogare a seguito della commissione di taluni reati non solo specificamente previsti dallo stesso codice della strada), ma ne ha mutato la qualificazione giuridica, per cui è possibile affermare che i sequestri eseguiti nella vigenza della precedente normativa di ordine generale, possono ritenersi attualmente “sopravvissuti” – nonostante la recente novella – nel caso in cui risultino legittimamente adottati anche sotto il profilo amministrativo e quindi a condizione che sussista il presupposto dell’accertata configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista dall’art. 186 comma 2, lett. c) del codice della strada.
Ancora sul sequestro applicato per la guida in stato di ebbrezza grave prima della legge 29 luglio 2010, n. 120. Nuovo cambio di indirizzo. Cassazione sez. IV Penale, 20/6/2011 n. 24549
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