Il bene detenuto in forza di tale contratto “appartiene” al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso, tenuto conto della natura del negozio giuridico che attribuisce il diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che esclude i terzi (Sez. IV, 11 febbraio 2010, n. 10688). Al contempo chi fornisce il bene trae un profitto dalla riscossione dei canoni di locazione finanziaria.
