Questo il senso della pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI del 03.05.2010 n. 2506 dove si afferma che “in materia di procedimenti disciplinari i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, né sia stabilita l’inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l’incolpato quella del termine perentorio fissato per l’intero provvedimento disciplinare”
Procedimento disciplinare e termini da rispettare
Nel procedimento disciplinare, quello che deve essere rispettato è il termine perentorio per l’intero procedimento.
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