L’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, con cui si deduca l’illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 204 bis del codice della strada e non in quello di trenta giorni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, in quanto il ricorso avverso la cartella assume una funzione recuperatoria dell’opposizione che non ha potuto essere proposta avverso il verbale.
Opposizione a cartella esattoriale – per omessa notifica del verbale – va proposta nel termine di sessanta giorni. Cassazione civile, sez. II, 31/3/2011, n. 7524
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