Basta che i risultati delle due prove ricadano nelle fasce di alcolemia che ai sensi dell’articolo 186 determinano lo stato di ebbrezza per presunzione di legge (mentre se una delle due misurazioni ricade nella fascia inferiore, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, si applicano le sanzioni previste per l’illecito meno grave).
Perché il risultato delle due prove con l’etilometro sia ritenuto concordante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 379 del regolamento del codice della strada non è necessario che questo sia perfettamente uguale. Cassazione penale, sez. IV, 11/3/2013, n. 11465
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