La depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza lieve ha fatto si che per i fatti commessi prima del 30 luglio 2010 il fatto non sia più punibile, nemmeno come violazione amministrativa, stante da un lato la successione di una legge più favorevole all’imputato e dall’altro il divieto di applicazione retroattiva della sanzione amministrativa in assenza di una norma che lo consenta.
La depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza lieve ha fatto si che per i fatti commessi prima del 30 luglio 2010 il fatto non sia più punibile, nemmeno come violazione amministrativa. Cassazione penale, sez. IV, 23/4/2013, n. 21305
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