Non risponde di omissione di atti d’ufficio l’agente che da solo in servizio rifiuta un intervento di fronte al disturbo della quiete pubblica determinata da un pubblico intrattenimento, esercitando una discrezionalità giustificabile dalla difficoltà di gestire una situazione così complessa da non poter essere risolta senza l’ausilio delle Forze dell’ordine. Cassazione penale, sez. VI, 26/6/ 2013, n. 27905
Leggi anche
Il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
Commento a sentenza di Gabriele Mighela
25/05/23
Rumori prodotti da avventori di esercizi commerciali
Commento a sentenza di Gabriele Mighela
23/05/23
Rumori. Ambito di applicazione dell’art. 659 cod. pen.
Approfondimento di Gabriele Mighela
06/02/23
Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica
Decreto Ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023
27/01/23