La conseguenza è che, per esse, è obbligatorio provvedere all’accantonamento della quota del 50% dei proventi delle suddette sanzioni, da destinare a favore dell’ente proprietario della strada. Nei proventi non rientrano le spese sostenute.
Destinazione proventi – Anche in assenza del decreto attuativo, le amministrazioni sono comunque tenute all’applicazione delle disposizioni contemplate dai commi 12-bis, 12-ter e 12 quater dell’art 142 del Codice della strada – Delibera Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, 8/8/2014
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