Finalità del decreto
Il decreto si propone di prevenire il rischio di infezioni per gli animali, determinato dall’eventuale ingresso nella catena alimentare dei rifiuti.
Applicazione del decreto
Le disposizioni contenute nel decreto, si applicano ai:
a) rifiuti alimentari di origine animale intesi come i residui dell’alimento costituito da sottoprodotti di origine animale e di
prodotti derivanti, formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi non facenti
parte dell’Unione europea, del quale il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi, conferiti dal comandante
di una nave o di un aereo, classificati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, nella categoria 1;
b) rifiuti alimentari di origine non animale che siano venuti a contatto con rifiuti alimentari di origine animale provenienti da Paesi extra UE, di cui alla lettera a);
c) ai rifiuti alimentari provenienti da Paesi UE che siano riuniti o venuti a contatto con i rifiuti di cui alle lettere a) e b).