IL CASO
L’art 201 comma 1-quinquies prevede che in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), ovvero l’accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale. Il ministero dell’interno, con nota dell’8 febbraio 2019, specifica che i dispositivi non sono omologati e pertanto non sono idonei per la contestazione differita. Aggiunge però che sono utilizzabili come supporto per l’operatore che avrà accertato direttamente il transito del veicolo?, per poi effettuare un ulteriore accertamento sulla copertura. Ci si domanda: se il dispositivo non è omologato, come si può utilizzare come prova incontrovertibile del transito a quell’ora in quel luogo? L’utente non solleverà questione sulla legittimità della procedura? Non tanto sull’assenza della copertura, ma sulla prova dell’effettiva circolazione rilevata dal video di un dispositivo non omologato.
Il codice della strada indica quali sono gli apparecchi che devono essere oggetto di approvazione od omologazione (parcometri, etilometri, misuratori di velocità, etc., altri apparecchi indicati nell’articolo 201).
In particolare, in tutti i casi in cui uno strumento non è utilizzato in presenza degli agenti, nelle casistiche individuate dall’articolo 201 del codice della strada e, quindi, la contestazione non è necessaria, è richiesta l’approvazione od omologazione.
Quando poi l’articolo 201 parla di “gestione diretta” non fa riferimento alla presenza degli agenti, ma alla disponibilità e alla gestione materiale degli strumenti.
In merito, la Corte di Cassazione Civile, sez. I, 21/7/2005, n. 15348 afferma che:
<<I dispositivi di rilevamento della velocità possono operare anche in assenza degli organi di polizia stradale, dal momento che nessuna delle disposizioni del codice della strada esclude tale possibilità, né rileva la previsione secondo cui le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere direttamente gestite dalla polizia stradale o essere nella disponibilità della stessa, poiché gestione diretta e disponibilità non significano affatto presenza degli organi di polizia stradale. Da tutto ciò deriva che prima del D.L. 121/2002 e della novella del 2003 (art. 4 del D.L. 151/2003) l’unico limite posto dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada “per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione” (art. 45, sesto comma, c.d.s.) ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato dalla necessità che tali dispositivi siano omologati ed approvati.>>
Il caso affrontato dal Ministero riguarda, invece, gli strumenti che non sono approvati od omologati per il funzionamento automatico e che, quindi, sono utilizzati come ausilio tecnico dagli agenti di polizia stradale.
L’apparecchio non è destinato a provare il luogo e l’ora della violazione, in quanto tali elementi essenziali sono attestati con fede privilegiata dall’accertatore presente al momento del transito del veicolo, nel momento in cui redige il verbale.
Quando ho trattato la questione, ho proposto l’esempio di un agente che annota la targa e controlla la posizione assicurativa dei veicoli o la regolarità della revisione, interrogando l’anagrafe nazionale dei veicoli nel sistema informativo dei veicoli.
Quindi, ribadisco che allo stato attuale non vi è motivo di discostarsi da tale interpretazione, avallata dal Ministero dell’interno, tenuto conto che l’articolo 201, commi 1-bis e seguenti, non riguarda questa tipologia di strumenti.
Posso aggiungere che da anni utilizziamo questi strumenti e il limitato contenzioso che si è sviluppato non ha determinato alcun annullamento dei verbali contestati immediatamente e nemmeno per quelli che non è stato possibile contestare per situazioni contingenti adeguatamente motivate. Ovvio che tali strumenti richiedono la predisposizione di servizi che presuppongono la contestazione immediata e che non possono essere utilizzati né senza la presenza degli accertatori, né senza una attività di contestazione immediata, quando possibile. [G. Carmagnini]
TI CONSIGLIAMO