Perché possa dirsi integrata tale fattispecie è necessaria la volontarietà della condotta lesiva in danno dell’animale, ovvero la volontarietà di una condotta che sottoponga lo stesso animale a sevizie o comportamenti o lavori o fatiche insopportabili.
La fattispecie di cui all’art. 544 ter cod. pen. si caratterizza quale reato a forma libera, modellato sullo schema dell’art. 582 cod. pen., di guisa che è sufficiente che l’azione sia causale rispetto all’evento tipico.
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