Circolazione stradale
>Transito sulla corsia preferenziale
> Limiti della buona fede
Corte di Cassazione Civile sez. II 3/4/2023 n. 9154
In materia di sanzioni amministrative, è sufficiente l’accertamento della violazione, posto che il principio previsto dalla L. n. 689 del 1981, all’articolo 3, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa – postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.
In aggiunta, l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla citata L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo qualora sussistano elementi positivi (ovvero circostanze concrete, di tempo o di luogo), idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
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