La modifica dell’
art. 61, comma 2, del Codice, introdotta dal decreto-legge n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021, non risulta coerente con la normativa di riferimento comunitaria, di cui alla
Direttiva 96/53/CE e s.m.i., che stabilisce una lunghezza massima autorizzata per gli autoarticolati di 16,50 m. Inoltre, alla modifica del citato
art. 61, ad oggi, non è seguito l’aggiornamento del correlato
art. 216 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (D.P.R. n. 495/1992) che tuttora, peraltro, consente la lunghezza massima di 16,50 m ai soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m”. Un recente circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato come la mancanza di armonizzazione del quadro di riferimento normativo e in particolare la mancanza delle disposizioni regolamentari in base alle quali potranno essere omologati semirimorchi di lunghezze maggiori degli attuali, tali da determinare lunghezze complessive degli autoarticolati contenute nel nuovo limite dell
’art. 61, c. 2 del Codice, comporta una limitata efficacia della disposizione stessa. Difatti, in via generale, la possibilità di adottare il nuovo limite è vincolata al soddisfacimento di una doppia condizione: l’idoneità certificata al trasporto intermodale e il rispetto dei limiti stabiliti nel Regolamento. Pertanto, ammesso e non concesso che la certificazione dell’idoneità debba essere intesa come compatibilità dei sistemi di aggancio delle unità di carico di dimensioni maggiori con i semirimorchi di nuova immatricolazione, nelle more della definizione dei limiti che saranno contenuti nel Regolamento, la disposizione dell’art. 61, c. 2, di fatto, risulta non applicabile.
Pertanto, sebbene nell’
articolo 61 vigente non risulti più indicato il valore del limite generalizzato per la categoria degli autoarticolati e autosnodati pari a 16,50 m (risultando indicato esclusivamente il nuovo limite ma solo per i complessi che rispettino specifiche condizioni), allo stato attuale, per gli autoarticolati provvisti di qualsiasi tipologia di rimorchio e semirimorchio non è possibile derogare il valore della lunghezza massima di 16,50 m, fissato dalla suddetta Direttiva comunitaria, che al momento costituisce l’unico riferimento per il limite di categoria.
Nelle more dell’adeguamento del quadro di riferimento, al momento attuale l’unica possibilità di applicazione del nuovo limite di 18,75 m è rappresentata dalla particolare fattispecie del carico sporgente indivisibile. Infatti, nel rispetto delle disposizioni relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, di cui all
’art. 164 del Codice, e in coerenza con la
Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/14520 del 28.12.21, si evidenzia che un treno costituito da veicoli che, con la sporgenza posteriore del carico entro i 3/10 della lunghezza del veicolo rimorchiato, raggiunge una lunghezza massima di 18,75 m, può essere considerato regolare e non eccezionale nel solo caso di indivisibilità del carico sporgente, purché siano rispettate le masse massime sugli assali posteriori in relazione al peso di tale carico. Nella fattispecie in esame, pertanto, non trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 10, comma 18 del Codice della strada anche se il trasporto risulta privo del titolo autorizzativo, in quanto il medesimo trasporto, come sopra precisato, non è da considerarsi in condizioni di eccezionalità.
Ovviamente tale procedura non trova applicazione per i veicoli che sono omologati come eccezionali e che per effettuare un trasporto in condizioni di eccezionalità devono necessariamente richiedere l’autorizzazione.