Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sui quesiti formulati dal Sindaco del Comune di Pegognaga (MN).
“Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal D.M. 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”.
Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Lombardia 27/4/2023 n. 112
Fonte: www.corteconti.it
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