Di particolare interesse e portata giurisprudenziale è la sentenza della Corte Costituzionale 13/4/2023 n. 69, che interviene a dirimere la questione di legittimità sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la previsione della L.R. Lombardia del 20/05/2022 n. 8 che, all’art. 3, comma 1, lettere c) e g), introduce il comma I-bis) all’art. 1 comma 5 alla L.R. 6/2015, prevedendo il superamento dei limiti territoriali di competenza della Polizia Locale a fronte di intese fra la Regione, i competenti organi decentrati dello Stato, gli enti locali e i gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, al fine di attivare servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della Polizia locale, con particolare riferimento alle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie ovvero alle aree di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale, da attuarsi attraverso l’adozione di patti locali di sicurezza urbana.
La Corte esordisce con un interessante distinguo tra le funzioni di sicurezza primaria e secondaria, puntualizzando che l’esclusività legislativa reclamata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attiene alle materie in ambito di prevenzione e repressione dei reati, quindi agli ambiti specificamente di competenza della polizia giudiziaria e della polizia di sicurezza afferenti la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e il diritto penale, mentre la sicurezza urbana assume, in forza del D.L. 14/2017 convertito con modificazioni dalla L. 48/2017, la dimensione di funzione preposta alla tutela del «bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città», da perseguire attraverso interventi di riqualificazione o recupero di zone degradate (art. 4).
La stessa Corte ribadisce il concetto, già sancito con la propria sentenza n. 285 del 2019, con i limiti poi precisati dalla sentenza n. 236 del 2020, secondo cui “la disciplina di un’attività, per quanto connessa al contrasto di fenomeni di degenerazione dell’ordinata e pacifica convivenza, può venire esercitata a livello decentrato, se tale da potere essere collegata, nel rispetto della legge dello Stato, a funzioni di interesse regionale o locale”.
In secondo luogo, osserva come le eccezioni del ricorrente mettano in discussione la legittimazione della Regione di ampliare l’ambito di competenza degli operatori di Polizia locale oltre i limiti territoriali dell’Ente di appartenenza, ma precisa che ciò non avrebbe nulla a che vedere con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Partendo dal presupposto, infatti, che la normativa regionale si prefigge di promuovere azioni in ambito di sicurezza urbana, cui afferiscono le attività di polizia amministrativa locale quale funzione di “sicurezza secondaria”, e che, per effetto della revisione del titolo V della Costituzione e della modifica dell’art. 117, la disciplina di detta funzione rientra nelle materie di competenza legislativa regionale in via residuale, la legge quadro statale cessa di essere prevalente rispetto alla normativa regionale, che può, pertanto, superare il preesistente limite territoriale dettato dalla L. 65/1986.