Circolazione stradale
> Sospensione patente di guida
Corte di Cassazione Civile sez. II 7/4/2023 n. 9554
Il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione è invece quello dell’ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria – sicchè sfugge, in quanto tale, al criterio d’immediatezza dell’applicazione – e, dall’altro, che la norma citata dell’articolo 223 C.d.S., comma 2, a differenza del precedente articolo 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il prefetto deve provvedere “appena ricevuti gli atti”, ma comunque dopo aver sentito il parere del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, e previo accertamento della sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del C.d.S.
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