IL CASO
Il comma 4 dell’ art. 52-bis codice di procedura penale recita “Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma”. Da una lettura di tale comma sorge il dubbio se il pignoramento di veicoli possa essere eseguito durante la circolazione (su area pubblica in sosta o circolazione) o anche in area privata del debitore. Se questi non ci lascia entrare in area privata ci vuole autorizzazione della A.G.?Â
Fermo restando il fatto che non vi è uno specifico obbligo di ricercare i veicoli pignorati (anzi, il Ministero lo ha escluso), ma che di norma si rinvengono nella circolazione sulle strade pubbliche veicoli oggetto di pignoramento per i quali è necessario attivare l’istituto per le vendite giudiziarie con il quale è opportuno stabilire un protocollo, anche per evitare l’anticipazione di spese che poi diventa difficile da gestire anche se, come ha chiarito il Ministero dell’interno: “A tal proposito, si precisa che, nella nota n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 del 08/08/2016, l’inciso secondo cui ogni adempimento connesso alla custodia e alla restituzione del bene al creditore sono a carico dell’istituto stesso è da intendersi nel senso che nessun altro onere – oltre a quelli relativi al ritiro dei documenti di circolazione e di proprietà del veicolo e alla consegna del medesimo veicolo all’I.V.G. più vicino al luogo del rinvenimento – può essere posto in capo all’organo di polizia che ne abbia accertato la circolazione”, può accadere che venga richiesta l’assistenza di un organo di polizia da parte dell’ufficiale giudiziario o che incidentalmente si sia chiamati ad intervenire in un’area privata dove è presente un veicolo pignorato.
Nella precedente formulazione dell’articolo 521-bis gli organi di polizia erano chiamati a intervenire solo in caso di circolazione del veicolo pignorato, ma con la modifica in vigore da 21 agosto 2015, è stato aggiunto che l’obbligo vale anche per i veicoli pignorati comunque siano rinvenuti; con tale aggiunta pare quindi che, al di là delle situazioni di circolazione dinamica o statica, l’intervento sia previsto anche in caso di rinvenimento del veicolo, comunque avvenuto e quindi anche al di fuori della circolazione sulle strade pubbliche. Pertanto, fermo restando il fatto che il rinvenimento sarà comunque occasionale, ma che non si escludono richieste di intervento, non pare esservi più una limitazione alle aree pubbliche.
In tale ottica, nulla osta se si accede all’area privata non aperta al pubblico su invito dell’amministratore del condominio o anche di un condomino o di un parente o convivente del custode o proprietario de veicolo, mentre sicuramente si presenta più difficile l’intervento se il veicolo si trova in area privata e l’intestatario o il custode o altri si oppongono alla consegna del veicolo.
La Cassazione (VI sezione penale 18 dicembre 2020, n. 36506), anche di recente, ha affermato che, relativamente alla nozione di bene sottoposto a pignoramento agli effetti del comma terzo dell’art. 388 cod. pen. (ora comma quinto a seguito dei nuovi due commi inseriti dall’art. 9 del DI. vo n. 63/2018), è corretta l’interpretazione seguita dai giudici di merito che individuano l’essenza dell’atto di pignoramento nell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione.
Le ulteriori formalità previste dalla normativa processuale civile in relazione alla diversa natura dei beni, immobili, mobili, mobili registrati o crediti, da sottoporre ad esecuzione forzata ed alle differenti discipline che ne regolano l’opponibilità rispetto ai terzi, non assumono rilevanza agli effetti penali, ma solo ai fini del perfezionamento del pignoramento agli effetti della prosecuzione della procedura civile di espropriazione forzata, secondo le diverse forme proprie dell’espropriazione immobiliare, mobiliare e presso terzi.
Pertanto, concludono i giudici, che agli effetti penali, non può esservi dubbio che sin dal momento in cui il debitore abbia ricevuto l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c. da parte dell’ufficiale giudiziario di astenersi dal sottrarre dei beni individuati e di cui abbia la titolarità all’atto del pignoramento, ogni condotta dal medesimo posta in essere, per disperdere i predetti beni e per sottrarli alla procedura espropriativa, possa integrare il reato previsto dal comma quinto dell’art. 388 codice penale, indipendentemente dal perfezionamento di quelle ulteriori formalità che la legge civile prescrive ai fini della validità e efficacia del pignoramento per la prosecuzione della procedura esecutiva.
Tale principio è stato ribadito anche con riferimento al pignoramento dei beni mobili registrati.
Infatti, l’articolo 388 del codice penale, inserito tra i delitti contro l’attività giudiziaria, punisce in generale la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Il citato articolo punisce (oggi con i commi 5 e 6) chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento (ovvero a sequestro giudiziario o conservativo) con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Tuttavia, non si può ritenere che l’omessa consegna del bene e anche la sola circolazione con il veicolo pignorato decorsi i dieci giorni utili per la consegna all’IVG, comporti l’applicazione di tali sanzioni penali, sempre ricordando che il reato è perseguibile, comunque, a querela di parte. Invece, per quanto interessa la fattispecie semplice delineata dall’articolo 521-bis, si ritiene applicabile il comma 5 dell’articolo 388 del codice penale, che sanziona il custode di una cosa sottoposta a pignoramento che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516; anche tale reato è però sempre perseguibile a querela della parte offesa.
L’articolo 388-bis sanziona, invece, chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (sempre a querela della parte offesa). Tale circostanza potrà verificarsi quando il veicolo sia stato sottratto per colpa del custode e sia trovato in circolazione.
A seguito dell’accertamento del reato, salva l’identificazione del custode, se presente, non si ravvisano ulteriori incombenze, tenuto conto che pur essendo possibili gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova ai sensi dell’articolo 346 del codice di procedura penale, non pare vi siano particolari esigenze in merito.
Una volta ricevuta la querela, converrà , pertanto, informare il Pubblico Ministero per acquisire le necessarie direttive non tanto in relazione all’esecuzione del pignoramento, quanto piuttosto in merito all’opportunità di un intervento coattivo per interrompere il reato e, solo di conseguenza, consegnare il veicolo all’istituto di vendite giudiziarie.
Per questo, pare opportuno acquisire una linea operativa dalla locale Procura per i casi in esame, atteso che, ove ritenuto sussistente il reato, il Pubblico Ministero potrebbe disporre la perquisizione domiciliare e il successivo sequestro del veicolo pignorato.
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