• a minori degli anni sedici
• a persona affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità
NORMA VIOLATA
SANZIONI
sanzione penale: ammenda da € 516 a € 2.582 o la pena della permuta domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi (vedi nota b)
SANZIONI ACCESSORIE: sospensione dell’esercizio a seguito di condanna
ATTI DA REDIGERE
- verbale di accertamenti sullo stato dei luoghi e delle cose (art. 354 c.p.p.)
- verbale di identificazione e di dichiarazione di domicilio per le notificazioni
- relazione scritta e richiesta di autorizzazione alla citazione (art. 11 d.lgs. n. 274/2000)
AUTORITA’ COMPETENTE
Giudice di Pace
NOTE
a) Il Ministero dell’interno, con parere 557/PAS/U/001628/12000.CA(1) del 30 gennaio 2013, a seguito della modifica dell’art. 689 del c.p. ad opera dell’art. 7, comma 3-bis, del d.l. n. 158/2012, conv. con mod. in l. n. 189/2012, ha precisato che la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell’art. 689 c.p. se eseguita nei confronti di minori di anni 16, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge n. 125/2001, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e d i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.
b) Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
c) Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, ha inserito nel codice penale l’art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Questo articolo stabilisce che per tutti i reati per i quali è prevista una pena edittale massima di 5 anni o una pena pecuniaria, sola o congiunta, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Le parti offese dal reato però potranno comunque richiedere il risarcimento danni in sede civile e, ovviamente, di opporsi all’archiviazione o all’assoluzione
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