Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, ribadito dalla III sez. pen. nella sentenza n. 43607 il pericolo concreto ed attuale, posto a base del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, di prosecuzione del reato edilizio e di aggravamento delle sue conseguenze, nonché di commissione di ulteriori violazioni della legge penale, non viene meno per l’intervento dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dalla pubblica amministrazione; tale provvedimento, infatti, non costituisce atto inidoneo a far cessare le esigenze cui è finalizzata la cautela reale, in quanto è revocabile dalla stessa amministrazione, è caratterizzato da efficacia provvisoria e temporalmente determinata ed è, inoltre, suscettibile di sospensiva nella competente sede giurisdizionale. La sospensione volontaria delle opere, infatti, non esclude la ripresa dei lavori, ciò che il sequestro preventivo vuole per l’appunto impedire.
L’ordine di sospensione dei lavori e il sequestro di manufatto abusivo
Corte di Cassazione, III sez. pen. n. 43607
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