Il decreto disciplina i criteri e le modalita’ di concessione ed erogazione del «buono patente autotrasporto».
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto mediante l’erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto di persone e di merci.
A ciascun beneficiario è riconosciuto un buono pari all’ottanta per cento della spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli e, comunque, di importo non superiore a euro 2.500,00.
Possono beneficiare del programma i cittadini italiani ed europei che, nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, a condizione che posseggano ogni altro requisito previsto dal codice della strada.
Il buono può essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo:
a) di una delle patenti di cui all’art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;
b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all’art. 116, comma 11, del Codice della strada.
Il programma è gestito attraverso una piattaforma informatica denominata «Buono patenti», accessibile, previa autenticazione, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che consente la registrazione dei beneficiari e l’accreditamento delle autoscuole accreditate.