COME AGIRE – Mancata comunicazione al catasto dei rifiuti (artt. 258, comma 1, e 189, comma 3, d.lgs. 152/2006
Sanzioni • Note operative • Giurisprudenza
In qualità di …, non effettuava (oppure: effettuava in modo incompleto o inesatto) la comunicazione al catasto secondo la prescrizione indicata dall’art. 189 c. 3 del t.u.a
SANZIONI
Sanzione amministrativa: da 2.000,00 € a 10.000,00 €.
N.B.: Nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione è da 26,00 € a 160,00€.
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati negli altri documenti (registro di carico e scarico, formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, scritture contabili tenute per legge) consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione da 260,00 € a 1.550,00 €. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui all’articolo 258, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni dell’articolo 258.
Pagamento in misura ridotta: 3.333,33 €
Autorità competente: La Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Proventi: Sono devoluti alle Province (destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale).
Note:
1.I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RAEE, ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 65 dell’8 marzo 2010 sono esonerati dall’obbligo della comunicazione al catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 c. 3 del d.lgs. n. 152/2006.
2.In base al comma 5 dell’art. 189 i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
PER APPROFONDIRE