Nel corpo della disposizione di cui all’art. 126 del codice della strada, è inserito un nuovo comma 8-ter, il quale dispone che, nell’ipotesi in cui una patente di guida risulti scaduta da più di cinque anni, la conferma della sua validità è subordinata anche all’effettuazione, con esito positivo, di un esperimento di guida dal quale si evinca il permanere dell’idoneità tecnica alla guida in capo al titolare della patente.
A tal fine, al conducente è rilasciata dagli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile la ricevuta che attesta la prenotazione dell’esperimento di guida, la quale consente allo stesso di condurre il veicolo fino al giorno stabilito per la prova.
La ricevuta è rilasciata previa acquisizione della certificazione medica rilasciata a seguito della visita medica finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida ai sensi dell’articolo 119 codice della strada e su richiesta del conducente.
Se il conducente non si presenta il giorno stabilito per l’esperimento di guida, o se questo ha esito negativo, la patente è revocata.
Per quanto riguarda l’attività di controllo su strada, il Ministero dell’interno con la circolare del 06/07/2022 ha inteso fare alcune precisazioni in ordine alle eventuali situazioni che potrebbero verificarsi per un conducente che ha la patente di guida scaduta da oltre cinque anni:
- guida senza aver richiesto l’esperimento di guida: risponderà della violazione di cui all’art. 126, comma 11;
- guida con certificato medico di rinnovo senza avere la ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida: risponderà della violazione di cui all’art. 126, comma 11;
- guida con la ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida in corso di validità: la guida è legittima e non risponderà di nessuna violazione;
- guida con ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida scaduto di validità ma senza che sia stato notificato il provvedimento di revoca della patente: risponderà della violazione di cui all’art. 126, comma 11;
- guida con prenotazione dell’esperimento di guida scaduto di validità con provvedimento di revoca patente emesso e notificato: risponderà della violazione di cui all’art. 116, comma 15.
Altre modifiche al titolo IV del codice della strada
Attraverso la modifica dell’art. 116, comma 3, lettera f), si introduce la possibilità per i titolari di patente di categoria “B”, conseguita da almeno due anni, di condurre veicoli isolati adibiti al trasporto di merci con massa superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, che siano alimentati con combustibili alternativi.
La sopra citata circolare ministeriale evidenzia, in tal caso, che tale disposizione non è direttamente applicabile perché l’art. 7, comma 2, del D.L. 68/2022 ne ha subordinato l’efficacia per i veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni sull’eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, le cui modalità di annotazione saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Con il D.L. 68/2022 è stato aggiunto un nuovo terzo periodo all’articolo 117, comma 2-bis del codice della strada, in tema di limitazioni imposte nella guida ai titolari di patente di tipo B. Con tale modifica, il limite di potenza riferita alla tara per le autovetture elettriche o ibride plug-in viene elevato a 65 kW per tonnellata rispetto ai 55 kW/t previsto per tutti gli altri veicoli.
Resta fermo il limite massimo di potenza assoluta pari a 70 kW alla quale possono arrivare i veicoli della categoria M1, tra i quali rientrano anche le autovetture elettriche e ibride plug-in.
All’art. 120 viene introdotto il nuovo comma 6-bis, specificamente volto a disciplinare le ipotesi in cui le autorità preposte possono disporre l’interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita nei confronti dei soggetti, individuati nel comma 1, che non possono conseguire la patente di guida.
Nei confronti di tali soggetti il giudice, con la sentenza di condanna o con l’applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l’irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 309 del 1990, può disporre l’interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita.
Il Prefetto, inoltre, può disporre l’applicazione della misura dell’interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita con il provvedimento di revoca della patente previsto dal comma 2.
In tema di esami di idoneità alla guida, l’art. 121 è modificato dall’art. 9, comma 8 del D.L. 68/2022. In particolare, la modifica è finalizzata a prevedere che gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali e per il certificato di idoneità professionale sono effettuati, sempre a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e non più esclusivamente dai dipendenti dell’ex Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.