La stessa lettera dell’art. 167, c. 4, d.lgs. n. 42/2004, che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai «lavori, realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati», preclude all’interprete di ampliare la portata della norma – che costituisce eccezione al principio generale della necessità del previo assenso codificato dal precedente art. 146 – per ammettere fattispecie che da essa sono escluse, senza distinzione alcuna.
Ciò vale anche per le vasche e per le piscine interrate, la cui realizzazione richiede il previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, mentre per esse non è ammissibile l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, determinando esse la creazione di nuova volumetria .
Il divieto di sanatoria si applica anche nei confronti di questo tipo di interventi, se realizzati senza titolo, a nulla rilevando il fatto che essi non rappresentino un ostacolo o una limitazione per le visuali panoramiche.