Secondo il Consiglio di Stato Sez. V – Sentenza n. 1630 del 7 marzo 2022, corrisponde a una precisa scelta del Legislatore il ricondurre la responsabilità per i danni all’ambiente nel paradigma della tradizionale responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva. L’art. 311, comma 2, del d.lgs. n. 152 cit. disciplina, infatti, la responsabilità per danni all’ambiente, prevedendo che “chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza, o violazioni di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per l’equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”. Il d.lgs. n. 152 del 2006 riconosce alla pubblica amministrazione il potere di ordinare al privato di eseguire la bonifica attraverso l’emanazione dell’ordinanza ex art. 244, comma 2, tuttavia, tale ordinanza può essere emanata solo nei confronti del responsabile della contaminazione. Il dato normativo è chiaro: “la Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione e provvede ai sensi del presente titolo”.
PER APPROFONDIRE
Manuale operativo con formulario
di Luca Ramacci
Il manuale è articolato in tre parti:
1) il ruolo della Polizia Giudiziaria nel contesto delle norme del vigente codice di procedura penale;
2) l’attività di Polizia Giudiziaria nell’ambito del procedimento penale;
3) l’applicazione specifica degli istituti giuridici, in precedenza esaminati, alla tutela dell’ambiente in generale e alle indagini in materia di: violazioni urbanistiche ed edilizie; violazioni delle norme sulla tutela del paesaggio e del territorio; inquinamento idrico; inquinamento da rifiuti; inquinamento da sostanze pericolose; inquinamento atmosferico; inquinamento da rumore; animali; delitti contro l’ambiente.
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