A seguito delle recenti modifiche introdotte. dalla L.156/2021 (carreggiata stradale delimitata da striscia continua con segnaletica verticale di divieto sosta 0-24), è sorta la necessità di introdurre la deroga per gli autocarri che caricano e scaricano merce presso i negozi presenti. È corretto predisporre cartellonistica (figura II 170) che indichi il PARCHEGGIO ” P ” consentito solo agli autocarri (figura II 137) per carico scarico (figura II 124) e sulla carreggiata disegnare stallo di sosta bianco?
Si osserva preliminarmente che quando si colloca una segnaletica di divieto di sosta h-24, peraltro ripetitiva del divieto imposto dalla segnaletica di margine carreggiata mediante striscia continua, si presuppone che la sosta provochi un grave intralcio se non anche un pericolo per la circolazione stradale, per cui la successiva scelta di derogare a tale divieto per consentire operazioni di carico e di scarico direttamente sulla carreggiata appare in contrasto con la finalità del precedente divieto.
Al momento non vi sono indicazioni ufficiali da parte del MIMS sulla segnaletica da utilizzare per la nuova ipotesi introdotta con la legge 156/2021. Detto questo, però, la possibilità di riservare adeguati spazi per i veicoli di categoria N per il carico e lo scarico di cose era già prevista prima della legge 156/2021 che ha invece introdotto la possibilità di riservare spazi per il carico e scarico delle merci, senza distinzione rispetto alla classificazione dei veicoli.
Quanto alla segnaletica da utilizzare, a mio parere vale ancora quanto chiarito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al paragrafo 8.4 della Direttiva Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14/3/2007 (II Direttiva sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione) che di seguito si riporta (ovviamente integrando la segnaletica suggerita con il simbolo dell’autocarro).
8.4. Delimitazione delle aree di carico e scarico
Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera c) del Regolamento, il segnale di “parcheggio”, (Fig. II.76), può essere usato per indicare un’area organizzata o attrezzata per sostare a tempo indeterminato, salvo diversa segnalazione; eventuali limitazioni di tempo, tariffe, schemi di disposizione dei veicoli, categorie ammesse o escluse vanno indicate con pannelli integrativi aventi valore prescrittivo.
Nel caso di spazi destinati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g) del Codice, ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, il pannello integrativo appropriato è riportato nella Fig. II.124, relativa all’art. 125, comma 2 del Regolamento; all’occorrenza possono essere utilizzati anche pannelli relativi alle categorie di veicoli ammesse, e all’articolazione temporale.
Pertanto il segnale di cui all’art. 120, comma 1, lettera c), integrato dal pannello di cui alla Fig. II.124, ed eventualmente da quelli citati, indica un’area di sosta riservata a tempo indeterminato alle operazioni di carico e scarico, eseguite da veicoli di qualsiasi categoria, oppure, se del caso, di determinate categorie; ne consegue che è esclusa ogni altra utilizzazione, ivi compresa la sosta degli stessi veicoli utilizzati per le suddette operazioni, se non per il tempo ad esse strettamente necessario.
Una diversa articolazione temporale dovrà essere eventualmente indicata con l’adeguato pannello integrativo “validità” di cui all’art. 83, comma 3 del Regolamento, (mod. II.3/d); in tal caso, al di fuori dell’orario indicato dal pannello, la sosta deve intendersi comunque consentita senza limitazioni, salvo diversa segnalazione.
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma 1, lettera d), del Codice.
Per gli spazi destinati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g), del Codice, potrà essere utilizzato il colore bianco o, se del caso, quello azzurro, qualora si intenda subordinare la sosta, al di fuori degli orari stabiliti per il carico e lo scarico, al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) del Codice.