La natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia, in essa inclusa dunque anche la disciplina antisismica, non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall’art. 29, comma primo, del d.P.R. medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole, da qui conseguendo la responsabilità anche degli operai e dei materiali esecutori dei lavori.
Pertanto, concorre nel reato anche chi si limiti a svolgere lavori di completamento dell’immobile, quali la pavimentazione, l’intonacatura, gli infissi, sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori Cass. Pen. Sez. III n. 25987.