La Corte di Cassazione III sez.pen. Con sentenza n.37858/2021 ha chiarito che risulta irrilevante ai fini del reato di cui all’art. 137 comma 1 Dlgs. 152/06 (relativo alla condotta di “chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata”), l’analisi, conseguente a campionamento, della specifica composizione del refluo, una volta appuratane, per il principio esposto, la natura industriale.
Né rileva la circostanza che vi sia stata commistione del refluo prodotto dalla attività industriale con quello proveniente dall’immobile residenziale poiché anche una mera miscelazione o diluizione del refluo industriale con altri distinti e di tipo domestico è inidonea a superare l’applicazione della disciplina in esame.
PER APPROFONDIRE
Manuale operativo con formulario
di Luca Ramacci
Il manuale è articolato in tre parti:
1) il ruolo della Polizia Giudiziaria nel contesto delle norme del vigente codice di procedura penale;
2) l’attività di Polizia Giudiziaria nell’ambito del procedimento penale;
3) l’applicazione specifica degli istituti giuridici, in precedenza esaminati, alla tutela dell’ambiente in generale e alle indagini in materia di: violazioni urbanistiche ed edilizie; violazioni delle norme sulla tutela del paesaggio e del territorio; inquinamento idrico; inquinamento da rifiuti; inquinamento da sostanze pericolose; inquinamento atmosferico; inquinamento da rumore; animali; delitti contro l’ambiente.
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