L’emanazione della circolare in esame è conseguenza di una recente pronuncia della Corte di giustizia UE (sentenza del 9 settembre 2021 pronunciata con causa C-906/19) che è intervenuta sulla questione relativa alla possibilità di sanzionare le violazioni della normativa sul tachigrafo commesse in uno Stato diverso da quello in cui viene effettuato il controllo, che ha stabilito che “l’art. 19, paragrafo 2 del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al regolamento n. 3821/85 commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo ad una sanzione”.
Il Ministero dell’Interno nella circolare ha evidenziato come l’art. 142 comma 6 del Codice della strada faccia rientrare come fonti di prova “ le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.” Nella circolare, pertanto, viene precisato che la contestazione delle violazioni di cui all’art. 142 Cds, accertate attraverso l’esame dei dati tachigrafici, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano, alle condizioni e con le modalità indicate nella scheda illustrativa allegata alla circolare, di cui si rimanda alla lettura.
Circolare Ministero dell’interno 14/10/2021 – Contestazioni delle violazioni di cui all’art. 142 del codice della strada attraverso i dati registrati dal tachigrafo