La decisione infatti è in linea con i principi di diritto affermati dalla Corte in subiecta materia.
Va ricordato che l’abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull’assetto del territorio e che commette il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all’art. 734 cod.pen. chi effettui l’abbattimento di alberi di alto fusto in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della  autorizzazione. .
Il delitto paesaggistico di cui all’art. 181, comma primo-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al pari della contravvenzione prevista dal comma primo della citata disposizione, ha natura di reato di pericolo e non richiede, per la sua configurabilità , un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici.
Tale reato, formale e di pericolo, può concorrere con la contravvenzione punita dall’art. 734 cod. pen., che presuppone, invece, l’effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione.
In particolare, è stato affermato che il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall’art. 734 cod. pen. tutela l’interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall’armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località , con la conseguenza che per integrare l’alterazione delle bellezze naturali dei luoghi è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura tanto da turbare sensibilmente il godimento estetico .
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