Infatti è stato precisato che “la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale, non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della fattispecie penale: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato prelevato secondo il criterio ordinario”.
Consegue quindi che non integra un vizio di inutilizzabilità dei campioni e conseguenti analisi, il mancato rispetto del metodo di campionamento “ordinario” (né tantomeno l’assenza nei verbali di campionamento dei motivi del ricorso al metodo di prelievo istantaneo), atteso che, per quanto sopra esposto, ciò che rileva è la adeguatezza della motivazione con cui l’organo giudicante ritenga congruo il ricorso allo specifico campionamento del caso concreto. Laddove tale motivazione non rileva sul piano della “inutilizzabilità ” bensì solo su quello della adeguata rappresentatività – e quindi della efficacia probatoria – del metodo di prelievo utilizzato.
Rilevanza dei metodi di prelevamento e campionamento degli scarichi
Corte di Cassazione Sez. IIIÂ 23 aprile 2021, n. 15317
La Corte di Cassazione Sez. III con sentenza n. 15317 del 23 aprile 2021, ribadisce il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la metodica normale, quale quella del campionamento medio nell’arco delle tre ore, non esclude che l’organo di controllo possa procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze. La Corte ricorda che la metodologia indicata dal legislatore per il prelievo e il campionamento degli scarichi idrici ha carattere amministrativo e, come tale, non assurge a fonte di prova legale del carattere extratabellare degli scarichi, salva la ovvia facoltà del giudice di valutare l’attendibilità tecnica delle analisi compiute su campioni prelevati con metodiche diverse da quelle suggerite da legislatore.