āŗ Rifiuti
āŗ Reato di combustione illecita
āŗĀ Art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006
Corte di Cassazione III sez. pen. 29 aprile 2021, n.16346
La Suprema Corte di Cassazione III sez. pen. con sentenza n.16346 del 29 aprile 2021, ha ribadito lāindirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimitĆ , secondo il quale il reato di combustione illecita di rifiuti, di cui allāart. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, si configura con lāappiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata, non essendo richiesti, per lāintegrazione del reato, la dimostrazione del danno allāambiente e il pericolo per la pubblica incolumitĆ . A fronte di una disciplina originariamente incentrata su illeciti contravvenzionali, salva lāipotesi del reato di attivitĆ organizzate per il traffico illecito di rifiuti, prevista dallāart. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, il ānuovoā art. 256-bis, introdotto dallāart. 3 del d.l. n. 136 del 2013, come convertito con modifiche nella legge n. 6 del 2014, nel medesimo d.lgs., ha previsto due delitti nei primi due commi, ai quali vengono affiancati tre circostanze aggravanti al primo, al terzo e al quarto comma, unāipotesi di confisca al quinto comma, ed un illecito amministrativo che costituisce un limite alla rilevanza penale delle condotte suindicate al sesto comma. Il primo comma cosƬ recita: Ā«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata ĆØ punito con la reclusione da due a cinque anniĀ». La circostanza che il legislatore abbia introdotto lāespressa clausola di riserva āsalvo che il fatto costituisca più grave reatoā e lāavere utilizzato per la la locuzione āappicca il fuocoā, senza ulteriori specificazioni, a differenza della previsione dellāart. 424 cod. pen. nella quale assume significato e rilevanza penale solo se da esso āsorge il pericolo di un incendioā, costituiscono elementi sulla base dei quali si deve ritenere la fattispecie quale reato di pericolo concreto per il quale non assume rilievo lāevento dannoso del danno allāambiente.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso poichĆØ il ricorrente era stato sorpreso nellāappiccare il fuoco, nel fondo di sua proprietĆ , a diverso materiale (legno, falconi di plastica, contenitori di prodotti chimici, cera), oggetti certamente qualificabili in larga parte come rifiuti pericolosi ai sensi della normativa vigente escludendo la necessitĆ di verifica del danno allāambiente, cosƬ confermando lāaffermazione della responsabilitĆ penale dellāimputato per il reato di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, non essendo pertinente al caso in esame il richiamo difensivo alla diversa ipotesi di incendio ex art. 423 cod. pen.
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