Secondo la Cassazione la violazione degli art. 160 e 184 C.d.S. è stata correttamente esclusa dai Giudici di merito in quanto la puledra non era né in sosta né impiegata dall’imputata nella circolazione.
Per quanto riguarda la sussistenza dell’aggravante è sufficiente che la violazione della regola generale di cautela (art. 140 C.d.S.) «secondo la quale gli utenti della stradale debbono comportarsi in modo da non consentire pericolo o intralcio per la circolazione», nel caso di specie, l’imputata non può considerarsi utente della stradale in quanto l’animale non era destinato alla circolazione ed ha invaso la via solo perché fuggito dalla sua custodia.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’aggravante della circolazione stradale.
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